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lunedì 25 settembre 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: nullo l'atto di precetto notificato dal Comune per il recupero delle entrate pubbliche.



Negli ultimi tempi molti cittadini si sono visti notificare alcuni atti di precetto attraverso cui il Comune di Reggio Calabria intimava il pagamento di vecchie sanzioni amministrative risultate insolute.
Il legali della Casa del Consumatore hanno sin da subito presentato opposizione dinanzi al Giudice di Pace nell’interesse dei propri associati, rilevando che alla Pubblica Amministrazione non compete riscuotere le entrate pubbliche attraverso l’atto di precetto, essendo l’azione della P.A. vincolata in tal senso dal ricorso unicamente a due strumenti di riscossione, disciplinati in maniera stringente dall’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997: la cartella esattoriale, o l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
L’atto di precetto, come strumento di riscossione delle entrate locali, infatti, non trovando alcun fondamento normativo che lo autorizzi, è da considerarsi illegittimo.
Tale tesi ha trovato accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria investita della decisione sulla questione.
Si segnala in tal senso una recentissima pronuncia del Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1843/2017 del 18 settembre 2017), che ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto intimato dall’Ente comunale, in quanto esorbitante dagli strumenti di riscossione posti dalla legge nelle mani della Pubblica Amministrazione.