Se il segnale stradale che impone un determinato divieto o l’obbligo
di adeguarsi ad una determinata regola di circolazione non è pienamente
visibile, il trasgressore non può essere sanzionato.
È quanto statuito da una recente sentenza del Giudice di
Pace di Reggio Calabria, la n. 1367 del 16/06/2017, in accoglimento del ricorso
presentato da un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che
si era vista comminare una multa per aver sostato senza esporre il tagliandino
in una zona destinata a parcheggio a pagamento.
Era emerso, in particolare, che la conducente del veicolo
non avrebbe potuto in alcun modo avvedersi dell’obbligo di pagamento della
sosta, in quanto il segnale verticale che prescriveva tale obbligo era
occultato dalle foglie di un albero che lo copriva completamente.
Il Giudice di Pace ha precisato che, ai sensi dell’art. 79
del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il conducente deve
progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come
segnale stradale e identificarne il significato, “infatti, i segnali verticali
devono essere collocati, chiaramente, in modo che la parte anteriore risulti
visibile all’utente della strada”.
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