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lunedì 26 giugno 2017

Giudice di Pace di Reggio Calabria: se il segnale stradale non è visibile, la multa è nulla.



Se il segnale stradale che impone un determinato divieto o l’obbligo di adeguarsi ad una determinata regola di circolazione non è pienamente visibile, il trasgressore non può essere sanzionato.
È quanto statuito da una recente sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1367 del 16/06/2017, in accoglimento del ricorso presentato da un’associata della sede reggina della Casa del Consumatore, che si era vista comminare una multa per aver sostato senza esporre il tagliandino in una zona destinata a parcheggio a pagamento.
Era emerso, in particolare, che la conducente del veicolo non avrebbe potuto in alcun modo avvedersi dell’obbligo di pagamento della sosta, in quanto il segnale verticale che prescriveva tale obbligo era occultato dalle foglie di un albero che lo copriva completamente.
Il Giudice di Pace ha precisato che, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale e identificarne il significato, “infatti, i segnali verticali devono essere collocati, chiaramente, in modo che la parte anteriore risulti visibile all’utente della strada”.

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