Segnaliamo un’interessante e
recentissima sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in
accoglimento della domanda giudiziale proposta dai legali della sede reggina
Casa del Consumatore in materia di energia elettrica e gas (sentenza n. 1115
del 15 maggio 2017).
IL CASO IN BREVE:
Un’associata della Casa del
Consumatore aveva constatato che, nonostante avesse sottoscritto un contratto
per la fornitura di gas con tariffazione fissa in base alla taglia prescelta,
continuava a ricevere fatture di importo ben superiore alla taglia. Ciò l’aveva
indotta – dapprima personalmente, poi per il tramite della Casa del Consumatore
– a contestare i consumi al Gestore, chiedendo che venissero forniti precisi
chiarimenti in merito alle somme ulteriori a lei addebitate.
Il Gestore, di fatto, aveva
fornito risposte in ciclostile senza offrire alcun chiarimento, o aveva del
tutto omesso di rispondere ai reclami, via via crescenti, che l’associata si
vedeva costretta a reiterare instancabilmente. Come se ciò non bastasse, il
Gestore – pur in pendenza di contestazione dei consumi fatturati – per ben due
volte aveva proceduto al distacco della fornitura di gas. Da ciò, quindi, la
necessità di sottoporre la questione all’autorità giudiziaria.
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI
PACE:
A definizione del giudizio
intrapreso, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n.
1115/2017, ha condannato il Gestore del servizio a corrispondere in favore dell’utente
un indennizzo per l’interruzione del servizio, il rimborso delle somme richieste
per il distacco e riallaccio della fornitura, oltre che un’ulteriore somma a
titolo di risarcimento del danno.
Si segnalano alcuni
interessanti passaggi della sentenza: “L’utente ha contestato ripetutamente
nella fase stragiudiziale, e specificamente nella fase giudiziale, la congruità
dei consumi esposti e la tariffazione degli stessi e la conformità dei medesimi
ai consumi effettivi. A fronte di tale specifica contestazione [omissis: il Gestore, n.d.r.] avrebbe
dovuto produrre le cd fatture del distributore allo scopo di fornire prova
della quantità del gas erogato e la conformità dei consumi esposti in bolletta
a quelli in concreto erogati. [omissis:
il Gestore, n.d.r.], però, ha mancato di fornire tale prova, non avendo
prodotto il documento in questione che certo deve possedere, atteso che la
distributrice fattura i costi di distribuzione alla somministrante, sulla
scorta dei metri cubi di gas erogati al punto di fornitura. […] L’onere
probatorio dell’esatta quantificazione non può che essere attribuito alla
convenuta”; in ragione di ciò, prosegue il Giudice di Pace reggino, “la
bolletta in esame espone consumi non provati […], con la conseguenza che [omissis: il Gestore, n.d.r.] non ha
provato (né allegato a ben vedere) un fatto costitutivo della pretesa
creditoria (il quantum della merce fornita e quindi il quantum del
corrispettivo). […]. Appare indubbio nel caso in esame che la condotta tenuta
dalla convenuta non abbia garantito all’utente sia la trasparenza e la
correttezza in merito ai dati e ai parametri utilizzati per il calcolo delle
bollette. Detto illecito comportamento ha concretizzato un abuso della
posizione dominante della convenuta e come tale ha violato i principi più volte
citati sottesi a qualsiasi rapporto contrattuale […] che quindi comporta il
diritto dell’utente al risarcimento del danno”.