Il Comune è responsabile, per violazione dell’obbligo di
custodia, dei danni derivati ai pedoni dal dissesto della pavimentazione
stradale, se non dimostra che tali danni siano stati conseguenza del caso
fortuito, che va rigorosamente provato.
È quanto statuito, in sintesi, da una recentissima sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 625 del 26 aprile 2017), con cui il
giudice reggino ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dai
legali della Casa del Consumatore in favore di una propria associata, rovinata
al suolo a causa del dissesto della pavimentazione del Corso Garibaldi.
La sentenza dà atto, tra l’altro, che la particolare
ubicazione del luogo del sinistro (il pieno centro cittadino) depone particolarmente
a sfavore del Comune, che, in quanto proprietario della strada, è ancorato ad
un preciso obbligo di custodia della stessa, obbligo ancor più significativo se
si considera che una via urbana centrale è più facilmente sottoposta al
costante controllo dell’ente proprietario.
Confermata, in giudizio, la dinamica degli accadimenti
attraverso l’ascolto dei testimoni presenti al momento della caduta, il
Tribunale di Reggio Calabria, in applicazione delle Tabelle milanesi, ha
riconosciuto all’associata della Casa del Consumatore il risarcimento del danno
per tutto il periodo di invalidità temporanea conseguita al sinistro nella
misura di € 4.877,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria.