A fronte di un guasto alla linea telefonica/ADSL protrattosi
nel tempo, pur se intervallato da brevi periodi di funzionamento e anche nell’ipotesi
in cui il Gestore telefonico abbia tentato ripetutamente di riparare il guasto,
non riuscendovi, quest’ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell’utente un
indennizzo giornaliero da computarsi dalla prima segnalazione del guasto (fatto
salvo il termine di 48 ore per la riparazione contrattualmente previsto) e fino
alla definitiva riparazione dello stesso. Non rileva, a discolpa del Gestore,
che quest’ultimo si sia adoperato ad inviare i propri tecnici per tentare la
riparazione, se poi questa non va a buon fine.
È quanto statuito dal Giudice di Pace di Reggio Calabria
con la sentenza n. 418 del 23 febbraio 2017, con cui è stata accolta la domanda
giudiziale proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria in
favore di una propria associata.
La lite era sorta allorché l’utente aveva richiesto la
conversione della propria linea telefonica da analogica in fibra ottica. Da
quel momento il servizio era risultato non più fruibile regolarmente,
nonostante continui reclami telefonici, risultati pressoché inutili. L’utente
aveva, quindi, tentato di risolvere bonariamente la vertenza rivolgendosi al
Co.Re.Com. Calabria al fine di tentare una conciliazione con il Gestore, ma le
parti non raggiungevano un accordo. Da qui la decisione dell’utente di
rivolgersi all’autorità giudiziaria, che, esaminata la questione, ha
riconosciuto il buon diritto dell’utente a vedersi corrispondere una somma di
denaro a titolo di indennizzo per il disagio subito a causa dei
malfunzionamenti, indennizzo quantificato dal Giudice nella misura di € 961,30,
oltre interessi e rivalutazione monetaria.