Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

giovedì 6 ottobre 2016

Solleciti di pagamento del Comune di Reggio Calabria: le nostre perplessità



Con l’autunno arriva la pioggia, ma non ci riferiamo soltanto al fenomeno meteorologico tipico della stagione, ma a una vera e propria pioggia di solleciti di pagamento che, (spesso) tramite corriere postale privato, il Comune di Reggio Calabria sta recapitando in questi giorni a centinaia di cittadini.
Ne abbiamo esaminati molti e non poche sono le perplessità che queste ennesime rivendicazioni economiche hanno suscitato.

I solleciti riguardano – per ciò che ci è stato dato constatare – verbali non pagati per violazioni del Codice della Strada molto datati (perlopiù multe risalenti all’anno 2005), di cui, in genere, emerge che il Comune abbia già sollecitato il pagamento con atti notificati a distanza di più di cinque anni dalla notifica del primo verbale.

Riteniamo, al riguardo, di voler condividere alcune considerazioni:

1) L’art. 209 del Codice della Strada, richiamando l’art. 28 del d.lgs. 689/81, fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada;

2) Un atto notificato dopo cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada può considerarsi interruttivo della prescrizione stessa solo attraverso un grande sforzo di fantasia;

3) Stando alla disciplina della L. 241/1990, il procedimento amministrativo (qual è quello relativo all’irrogazione di sanzioni per violazione del Codice della Strada) costituisce una vera e propria catena di atti, sicché l’illegittimità di uno di essi non può che riflettersi sugli atti amministrativi ad esso legati e successivi;

4) La Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 7156 del 12 aprile 2016, ha ribadito un principio più volte espresso in passato, quello per cui “in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 […] ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata […] devono, pertanto, considerarsi inesistenti”.

Per maggiori informazioni potete contattarci al numero 0965.29805.

martedì 4 ottobre 2016

Gestore telefonico condannato per violazione della privacy dell'utente



Il gestore telefonico che, anche senza dolo o colpa, attiva all’utente un’utenza non richiesta, è tenuto a risarcire il danno subito da quest’ultimo, a causa della violazione della sua privacy e per l’illegittima raccolta e trattamento dei suoi dati personali.
È questo, in sintesi, il principio affermato da Giudice di Pace di Reggio Calabria (sentenza n. 1434/2016), che ha accolto la domanda di risarcimento del danno spiegata da un associato della Casa del Consumatore di Reggio Calabria, per il tramite dei suoi legali, condannando un noto gestore telefonico al risarcimento del danno subito dall’utente, che, a sua insaputa, si era visto attivata un’utenza telefonica mobile.
Si legge, nelle motivazioni della sentenza, che [Il gestore telefonico, n.d.r.] abusando indubbiamente della propria posizione dominante, ha violato oltre che il principio di buona fede nel rapporto contrattuale di cui all’art. 1175 c.c., anche e soprattutto il diritto soggettivo dell’attore-consumatore, codificato dall’art. 2, capo 2, lett. e) del D.L.vo 6/9/05 n. 206 (Codice del consumo), alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, comportando per lo stesso consumatore il diritto al risarcimento del danno […]. Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza […]. Sul risarcimento del danno non patrimoniale […] si deve ritenere che sussistano le condizioni di risarcibilità di cui all’art. 15 co. 2° D.Lgs. n. 196/03 [la c.d. legge sulla privacy, n.d.r.].