Quando il consumatore, titolare di basso reddito debitamente
documentato, lamenti l’errata rilevazione dei consumi da parte del Gestore del
servizio elettrico, a causa di fatturazioni di importi superiori al consumo
medio riferibile al tipo di utilizzo dell’energia (nella specie, si tratta di
uso domestico in un appartamento di medie dimensioni), il Gestore non può
pretendere l’immediato pagamento, salvo rimborso da richiedersi in separata
sede, della fattura contestata, né può disporre la sospensione/depotenziamento
del servizio.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Calabria, chiamato
a pronunciarsi su un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da un utente che si
era visto recapitare una bolletta dell’importo di € 2.437,11 per i consumi
riferibili alla propria unità abitativa. Nella parte motiva dell’ordinanza del
3 dicembre 2012, che ha definito il procedimento d’urgenza, si legge: “[…] Sussiste, poi, il requisito del periculum in
mora, giacché la fornitura di energia
elettrica nel caso di specie è per uso domestico, e costituisce quindi un
servizio essenziale per la persona, essendo tesa a soddisfare esigenze di vita
primarie. Né si può comunque sostenere nel caso in esame che l’utente
potrebbe evitare il distacco o il depotenziamento della stessa tramite il
pagamento della somma richiesta, fatta salva la possibilità di agire giudizialmente
per ripetere quanto eventualmente versato indebitamente. Invero risulta in concreto documentata (se non
l’impossibilità, quanto meno) la rilevante difficoltà per la ricorrente di
procedere al pagamento della fattura contestata, posto che in atti vi è
l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria del 22.11.2012,
dalla quale risulta per la P. nell’anno d’imposta 2011 un reddito di euro
3.897,00. Orbene, è agevole rilevare che l’importo richiesto in fattura, pari
ad euro 2.437,11, è pari a quasi 2/3 del reddito annuale (anno 2011) della
ricorrente […]”.
Per tali ragioni, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal consumatore, ordinando al Gestore
del servizio elettrico il mantenimento dell’erogazione in relazione all’utenza
intestata alla parte ricorrente.