Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

mercoledì 30 marzo 2011

Internet e inquinamento: leggere per credere.

Dal Blog del Consumatore riportiamo e divulghiamo:


Siti internet, social network, forum, blog, motori di ricerca, googlemap, youtube sono solo una piccola parte di ciò che offre la rete, la più grande piattaforma di comunicazione di tutti i tempi.
Notizie, curiosità, musica, foto, video, ormai navigando si trova di tutto: lo “zapping online” è diventato uno dei nostri passatempi preferiti.
La continuità della connessione ad un prezzo fisso al mese insieme con l’immediatezza e la rapidità della tecnologia, determinano un ottimo rapporto qualità-prezzo del servizio, ma non ci fanno percepire quali sono i costi reali della navigazione, specialmente in termini di emissioni di Co2.
Googlare, ovvero effettuare una ricerca di notizie o informazioni sui motori di ricerca e in particolare su Google, è ormai diventata una parola di uso comune (vedi il Wikidizionario, appunto), ma soprattutto l’attività quotidiana di milioni di utenti della rete.
Eppure, per ogni singola ricerca vengono emessi 0,2 grammi di Co2 (questa la quantità dichiarata ufficialmente da Google stessa). Si stima che l’inquinamento ambientale di 10 mila ricerche sia lo stesso di quello prodotto da un viaggio di 8 km in auto, mentre 5 mila ricerche equivalgono ad un carico di lavastoviglie.
In generale, l’uso del computer e la navigazione in rete producono elevate quantità di anidride carbonica: per mandare una mail si consumano dai 4 ai 50 grammi di Co2 a seconda del “peso” dell’allegato.
Insomma, la rete non è altro che un gigantesco database, un enorme contenitore informazioni digitali a portata di click. Tutti questi dati, però, sono contenuti in server e datacenter che funzionano a combustibili fossili, soprattutto carbone, producendo ogni anno più di quaranta miliardi di tonnellate di Co2. Tale cifra pare, poi, destinata ad aumentare anche del 20% entro il 2020, a meno che non si registri un’inversione di tendenza e si opti per un’alimentazione “pulita” di questi cervelloni digitali.
Eppure le premesse per questo cambio di rotta ci sono.
Innanzitutto bisogna riconoscere che la tecnologia migliora di anno in anno, specialmente in termini di efficienza. Un esempio: la connettività adsl consuma molto meno rispetto alle vecchie connessioni via cavo. Inoltre, maggiore è la velocità di trasferimento dei dati, minore è la quantità di energia applicata. Il mercato, poi, offre apparecchi elettronici sempre più “verdi”.
Da parte loro, colossi dei motori di ricerca come Google e Yahoo hanno cominciato a sviluppare una sensibilità ecologista, installando nuovi server ad energia idroelettrica ed investendo nelle fonti rinnovabili.
Google ha intrapreso una serie di iniziative “green” come Power Meter, un sistema per monitorare i consumi degli apparecchi elettronici e degli elettrodomestici nelle case private, oppure LifeGaatle, un motore di ricerca a sfondo nero che, pur non garantendo grossi risparmi energetici come, invece, qualcuno in passato sosteneva, contribuisce comunque a diffondere un messaggio di attenzione all’ambiente.
Yahoo, invece, ha creato una sua versione ambientalista, Ecochoo: ogni 1000 ricerche effettuate, vengono piantati due alberi (pagati con la pubblicità del sito) in modo da contrastare una tonnellata di gas serra.
Infine, tutti noi utenti della rete possiamo dare il nostro piccolo ma indispensabile contributo alla causa ecologista, ad esempio, evitando lo stand-by, stampando solo quando strettamente necessario ed acquistando dispositivi elettronici a basso consumo energetico.
L’energia del futuro è verde e pulita.

martedì 29 marzo 2011

Telecom varia unilateralmente l'erogazione del servizio ADSL. Ma il prezzo non cambia.

Occhi apoerti, anzi, spalancati sul monitor del vostro pc. Se siete utenti Telecom potreste essere interessati ad un cambiamento unilaterale e senza preavviso della qualità e quantità del servizio ADSL senza limiti da voi sottoscritto, senza parallelamente aver diritto ad una riduzioine del prezzo. In altri termini: in determinate città e località di tutta Italia Telecom limita l'uso delle risorse di rete internet nelle ore di maggior traffico; l'utente, tuttavia, continua a pagare l'abbonamento ADSL per come sottoscritto in origine, senza essere avvertito della limitazione del servizio e senza aver potuto intervenire in una corretta rinegoziazione dei termini contrattuali.
Cliccando qui troverete le città e zone interessate dal disservizio, che Telecom maschera con l'eufemismo di Network Management. Reggio Calabria è tra queste.
La Casa del Consumatore, insieme a Acu, Altroconsumo e Codici, ha già diffidato la Telecom "perché non sia applicata la clausola e siano ripristinati i contratti che non la prevedevano".

domenica 27 marzo 2011

SOS Ricarica, un soccorso a caro prezzo.

Il servizio SOS ricarica erogato da Tim e Vodafone è gestito in maniera del tutto illegittima.
Il costo del servizio (addebitato sulla prima ricarica successiva), pari al 4,5% per Vodafone e al 3% per Tim, supera di gran lunga il tasso usurario dell'interesse ai sensi della legge n. 108/1996; esso, inoltre, viene addebitato in aperta violazione del D.Lgs. n. 40/2007, che ha eliminato i costi di ricarica.
Su questi presupposti, La Casa del Consumatore, insieme a Codici, Acu e Altroconsumo, ha diffidato i due gestori telefonici a sospendere immediatamente il servizio, inoltrando anche richieste di rimborso per gli utenti che, nel corso del tempo, hanno usufruito delle ricariche d'emergenza.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

venerdì 25 marzo 2011

Rimborso voli aerei e pacchetti turistici per il Giappone

Dal Blog del Consumatore riportiamo e divulghiamo:

Successivamente al disastro che ha colpito il Giappone, la Farnesina, attraverso il sito viaggiaresicuri, sconsiglia di intraprendere viaggi nel Paese. Alla luce dei recenti comunicati dell’Ambasciata Italiana a Tokyo circa l’aggravamento della contaminazione radioattiva dell’intera area geografica, irrilevante è la destinazione precisa del viaggio.
Pertanto, le molte persone che hanno prenotato o acquistato pacchetti turistici e biglietti aerei hanno diritto di ottenere il rimborso integrale di quanto versato senza incorrere in penali o spese a qualsiasi titolo richieste. Per richiedere il rimborso potete utilizzare i modelli pubblicati sul sito della Casa del Consumatore, nella sezione Viaggi e Turismo.
Per segnalazioni o richieste d’aiuto, Vi invitiamo a contattarci.

martedì 22 marzo 2011

Tassa di concessione governativa: è illegittima e va rimborsata.

Siete titolari di un abbonamento di telefonia mobile? Da circa otto anni, ogni mese, state pagando inutilmente una tassa non dovuta: € 12,91 le aziende e € 5,16 i privati. Si tratta della tassa di concessione governativa, divenuta illegittima al momento dell'abrogazione della norma che prevedeva la licenza d'esercizio (nel 2003), ossia il presupposto giuridico della tassazione dell'abbonamento all'utenza telefonica.
Sono, dunque, al via le richieste di rimborso degli indebiti pagamenti da parte di migliaia di consumatori ingiustamente tassati, ma pronti a reagire, soprattutto dopo l'importante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Veneto (5 gennaio 2011), che sul punto ha dichiarato espressamente illegittima la tassa, aprendo il varco ad un consistente numero di istanze di ripetizione delle somme versate dai privati negli ultimi tre anni. Le associazioni dei consumatori, in tutta Italia, si stanno muovendo per assistere gli utenti che intendano rivendicare il loro buon diritto per recuperare quanto ingiustamente è stato sottratto al loro portafogli.

lunedì 21 marzo 2011

Mediazione Civile da oggi obbligatoria

Diviene obbligatoria a partire da oggi la tanto temuta, contestata, auspicata mediazione civile, il tentativo di soluzione bonaria e stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili nel campo dei contenziosi civili e commerciali.
Dal sito del Ministero della Giustizia un interessante e sintetico prospetto per farsi un'idea di questo nuovo e potenzialmente rivoluzionario istituto:


La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.


Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.


Il registro degli organismi di mediazione

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.


Gli ordini professionali

Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.

Consob e Banca d'Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito
    *     presso gli organismi di mediazione
    *     davanti alla Camera di conciliazione della Consob
Anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:


    *     diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)

    *     divisione

    *     successioni ereditarie

    *     patti di famiglia

    *     locazione

    *     comodato

    *     affitto di aziende

    *     risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

    *     contratti assicurativi, bancari e finanziari


L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili.


Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.



Procedimento di mediazione

    *     La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

    *     Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

    *     Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia

    *     L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo

    *     Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno

    *     In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.



Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.


Durata della mediazione

    *     Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.

    *     Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni

    *     La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.


Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.


Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le indennità dovute all’organismo di mediazione sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sono specificatamente ridotte e sono obbligatorie anche per gli organismi privati.

Nei casi di mediazione facoltativa, gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono sempre essere approvate dal Ministro della giustizia.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.


Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a  concorrenza di 500 euro che in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

Considerazioni sui costi della mediazione

Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione (da 105 euro a 9.240 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro) sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare:

Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie. I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.

Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità

La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è contumaciale)

Rimane salvo il principio del gratuito patrocinio – e quindi l’esenzione totale dalle spese della procedura - per le parti che hanno diritto a questo istituto

Beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo

Esenzione della tassa di registro per le controversie fino a concorrenza di un valore di 50.000 euro.

domenica 20 marzo 2011

Corte Costituzionale: Ritardi e disservizi? Le poste paghino.

Spesso una vertenza nei confronti delle Poste Italiane per disservizi e omissioni commessi a vario titolo, rischia di tradursi in una lotta di Davide contro Golia, ma con un finale assai poco consolatorio. Sono esistite fino ad oggi una serie di limitazioni di responsabilità dell'Ente postale che ponevano il consumatore in posizione di minoranza, sfilandogli dalle mani qualsiasi strumento di reazione concreta ed imponendo di accontentarsi di modestissimi (beffardi?) indennizzi di circa 30 euro a fronte di pacchi e raccomandate mai consegnati.
Soprattutto la Corte di Cassazione sembra essere il vero osso duro da scalfire per ottenere una reale apertura alle legittime istanze dei consumatori danneggiati. In passato, i giudici della Suprema Corte sollevavano le Poste Italiane da onerose responsabilità affermando, in sintesi, che in un mercato in cui non mancano strumenti di spedizione differenti da quello postale, l'utente che si rivolge alle Poste ben si deve addossare il rischio dei ritardi, disservizi o dello smarrimento di corrispondenza. A prescindere dal suo contenuto.
Lo scorso mese, tuttavia, uno scossone a questo stato di cose è stato dato dalla Corte Costituzionale, che - dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - sembra voler daree nuova forza all'utente, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno da ritardo nella consegna della corrispondenza, ben oltre, è dato ritenere, gli irrisori indennizzi fino ad oggi previsti.
Di seguito riportiamo il testo integrale dell'importante sentenza:

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI 

venerdì 18 marzo 2011

L'App del turista: concorso per i giovani dai 18 ai 30 anni.

Ultimissimi giorni per partecipare al concorso lanciato dalla Casa del Consumatore; cliccando qui troverete tutte le informazioni e i moduli per partecipare.
Vi ricordiamo che le domande di paretcipazione dovranno pervenire entro il 31 marzo 2011.

martedì 15 marzo 2011

Sanzionata EXERGIA

Riportiamo da Casa del Consumatore.it una notizia che ci sembra particolarmente significativa:


Forniture avviate senza contratto

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inflitto una sanzione da 780 mila euro alla società Exergia.
La società ha infatti tenuto una condotta irregolare per quanto riguarda la procedura di switching, ossia quel procedimento attraverso il quale il consumatore cambia fornitore. Sembra che la società, senza aver prima stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica, abbia indebitamente richiesto l’accesso alla rete di distribuzione.
Con questo comportamento Exergia ha ostacolato e impedito la normale esecuzione dei contratti da parte dei venditori regolarmente titolari della fornitura, danneggiando così anche i clienti/consumatori stessi che si sono ritrovati a dover sopportare una doppia fatturazione.
Proprio a seguito delle numerosissime segnalazioni da parte degli utenti, l’Autorità ha intimato ad Exergia di provvedere allo storno delle fatture indebitamente emesse e alla restituzione di somme eventualmente corrisposte.
Per quanto riguarda i rapporti con i venditori ostacolati, la società pare che abbia già proposto e concluso accordi transattivi con almeno metà di questi.

lunedì 14 marzo 2011

Rimborso canone acqua pagato dai cittadini reggini

Il Comune di Reggio Calabria (Unità Operativa Manutenzione Lavori Pubblici) ha riconosciuto la non potabilità dell’acqua in diverse zone della città, dal che deriva un diritto al rimborso del 50% di quanto pagato dai cittadini sino ad oggi.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione al riguardo (0965.29805).

sabato 12 marzo 2011

Registro Pubblico delle Opposizioni: lo abbiamo sperimentato per voi.

Sono numerosissime le lamentele che arrivano alla sede Casa del Consumatore di utenti stanchi di essere contattati da call-center per offerte informative, commerciali, assai spesso per inaspettate e improvviste stipule telefoniche di contratti non richiesti. Il rischio concreto è che lo squillo del telefono possa tradursi in un impegno economico per il malcapitato utente poco esperto, o poco accorto, che scopre di trovarsi coinvolto in impegni economici fuori programma. Assai spesso a trovarsi coinvolte in questo inghippo sono persone anziane, inevitabilmente meno maliziose e meno esperte dei giovani rispetto alle invasive - pur lecite - telefonate finalizzate al verbal ordering
Esiste una soluzione a tutto questo, un servizio di reale utilità pubblica diretto a prevenire le controversie che possono nascere dall'inconsapevole contrattazione telefonica o, semplicemente, ad evitare che il telefono continui a squillare per le proposte commerciali delle aziende che si avvalgono del servizio di call-center: il Registro Pubblico dele Opposizioni, istituito con D.P.R. 178/2010. Si tratta di una vera e propria anagrafe online che consente di registrare il proprio numero telefonico in una sorta di black-list per i call center, che non potranno più contattare gli utenti presenti nel registro.
Ma come funziona?
Lo abbiamo sperimentato per voi. Le fasi della registrazione sono molto brevi e semplici.
1) contattattare l'url: www.registrodelleopposizioni.it;
2) accedere all'Area Abbonato ---> al sotto-menu "gestione iscrizione" ---> cliccare sul link "ISCRIZIONE"
3) si apre una pagina con una scheda informatica da compilare in tutti i suoi punti con indicazione del numero di telefono e dei dati anagrafici del titolare dell'utenza telefonica;
4) eseguita l'operazione vi sarà richiesto di rilasciare una dichiarazione  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e di ricopiare un codice di conferma per l'invio;
5) a questo punto vi arriverà una e-mail dall'indirizzo di posta elettronica abbonati.rpo@fub.it, nella quale viene fornito un codice utenza per il numero iscritto nel registro. Questo codice deve essere salvato accuratamente, in quanto solo attraverso esso sarà possibile verificare lo stato della richiesta di iscrizione al registro, aggiornare i dati dell'iscrizione, revocare la propria iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni.
Vi terremo aggiornati sull'effettiva efficienza di questo servizio.

venerdì 11 marzo 2011

L'importante realtà delle Cooperative Sociali nella Provincia reggina

Una recente ricerca ha evidenziato che la Provincia di Reggio Calabria si caratterizza, rispetto alle altre Province della Regione Calabria, come il territorio più fertile per lo sviluppo del c.d. Terzo Settore, intendendosi con esso quell'insieme articolato di enti ed organizzazioni che offrono in modo continuativo beni e servizi aventi utilità sociale senza alcuno scopo di lucro. È stato, in particolare, rilevato come sia in assoluta crescita il ruolo dell'imprenditoria no profit all'interno dell'economia calabrese, anche alla luce dei dati statistici resi noti dall'ISTAT, dai quali emerge che almeno un decimo delle cooperative sociali presenti sul terrirorio italiano abbiano sede in Calabria, e di queste quasi il 50% sono riscontrabili nella Provincia di Reggio Calabria. In tal senso è stato ulteriormente segnalato come la gran parte delle cooperative sociali calabresi, e segnatamente reggine, abbiano come scopo la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Altro dato di particolare rilevanza attiene al crescente e consistente numero di addetti impiegati nella predetta area. In particolare, nella Procincia di Reggio Calabria si registra il più elevato numero di occupati, pari ad oltre il 40% degli occupati, nel medesimo settore, su base regionale. Alla luce dei dati riferiti e sinteticamente sopra riportati, è stata auspicata un'ulteriore e maggiore crescita del Terzo Settore anche attraverso deleghe di funzioni da parte dello Stato (Sociale) a favore delle diverse forme organizzative che compongono il settore in esame, e del quale le cooperative sociali non sono che una (la più diffusa) delle tipologie.