Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

venerdì 29 luglio 2011

E' arrivata l'app del turista: un modo utile per viaggiare informati (e tutelati)

Da Casadelconsumatore.it:

La Casa del Consumatore lancia l’App del turista, applicazione gratuita per iPhone, iPad e iPod.
L’App del Turista offre due app in una: Turistipedia, per conoscere i propri diritti in vacanza e in viaggio, e Ricerca strutture, per trovare alberghi, agriturismi, bed & breakfast, case vacanza, campeggi e rifugi che, grazie al loro impegno per la salvaguardia dell’ambiente, hanno ottenuto la certificazione Ecolabel.
Turistipedia è il manuale del “perfetto turista”, indispensabile per chi viaggia, ma anche per gli operatori del settore: aggiornato con tutte le recenti novità del Codice del Turismo, con linguaggio semplice e chiaro spiega i diritti del turista e le regole dei viaggi.
Turistipedia offre complete informazioni e approfondimenti in tutte le materie di interesse per il turista, dal trasporto aereo, ferroviario e navale ai ristoranti e alberghi, dalle agenzie di viaggio e tour operator ai pacchetti vacanza e multiproprietà, dalle tipologie e contratti del turismo a ogni altra informazione e curiosità utili per scegliere senza preoccupazioni la vacanza o il viaggio, e per conoscere e far valere i propri diritti.
Ricerca strutture consente di trovare e selezionare alberghi, agriturismi, bed & breakfast, case vacanza, campeggi e rifugi che hanno ottenuto il marchio Ecolabel grazie al loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente.
In modo facile e veloce si possono trovare, nella regione, provincia o comune selezionati, le strutture certificate Ecolabel. Per ogni struttura è disponibile una scheda ricca di informazioni, quali descrizione e foto, prezzi, sevizi, stelle, ecc. Inoltre ogni utente può votare le strutture, aiutando la scelta degli altri utenti.
L’App del Turista è lo strumento indispensabile per il turista e il viaggiatore: basta un semplice click per difendersi e scegliere la vacanze giusta.
Dall'applicazione si può inoltre chiamare direttamente lo Sportello nazionale del Turista della Casa del Consumatore al numero verde 800.168.566, o mettersi in contatto con i dodici Sportelli del Turista dislocati sul territorio nazionale, per essere assistiti dagli esperti della Casa del Consumatore in modo facile, veloce e gratuito!
L’App del Turista è stata ideata e sviluppata dalla Casa del Consumatore nell’ambito del Progetto Check-up Diritti, realizzato con le associazioni Acu, Altroconsumo e Codici, grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico e con il patrocinio dal Comitato per l’Ecolabel. Per saperne di più visita il sito checkupdiritti.it oppure chiama l’800.168.566.

giovedì 26 maggio 2011

Per chi viaggia su due ruote

Sal Blog del Consumatore:

Se il vecchio cinquantino funziona ancora bene, perchè sostituirlo con uno nuovo? Basta ricordarsi di sostituire il vecchio targhino con la nuova targa già obbligatoria per tutti i motorini immatricolati dopo il 14 luglio 2006.
La legge n. 120 del 2010, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha innovato e modificato il Codice della Strada sotto vari aspetti ed ha previsto, tra l’altro, l’adeguamento di tutti i ciclomotori in circolazione (in particolare di quelli immatricolati prima del 14 luglio 2006) al nuovo sistema di targatura. Tale sistema prevede una targa di sei cifre “personale”, ovvero identificativa dell’intestatario del certificato di circolazione. Quindi se il motorino viene ceduto, o comunque varia l’intestazione del certificato, anche la relativa targa deve variare.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il suo decreto del 2 febbraio scorso e la relativa circolare esplicativa, ha scadenziato le operazioni di rilascio dei nuovi certificati e delle targhe, sulla base delle iniziali del contrassegno di identificazione.
In base al calendario questi sono i termini per eseguire la sostituzione:
- 1° giugno 2011 per i targhini che cominciano con i numeri “0”, “1” o “2”;
- 31 luglio 2011 per i targhini che cominciano con “3”, “4” o “5”;
- 29 settembre 2011 per i targhini che cominciano con “6”, “7” o “8”;
- 28 novembre 2001 per i targhini che cominciano con il numero “9” o con la lettera “A”.
Lo scopo della calendarizzazione è “razionalizzare la sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici”, quindi evitare un’eccessiva concentrazione di richieste con relativo rallentamento delle operazioni di rilascio.
Tuttavia, i termini indicati dal Ministero non sono tassativi. Ciò significa che i ciclomotori ancora privi della nuova targa potranno comunque circolare senza incorrere in sanzioni, almeno fino al 12 febbraio 2012, unico termine, questo, davvero perentorio per tutti.
Dal 13 febbraio del prossimo anno, infatti, chi circolerà con il vecchio targhino potrà incorrere in una sanzione piuttosto salata: da un minimo di 389 € ad un massimo di 1.559 €.
Chi ha tempo non aspetti tempo, dunque.
La procedura dovrebbe essere piuttosto semplice: bisogna compilare il c.d. modello TT2118 nel quale vanno indicati i dati anagrafici del richiedente intestatario nonché i dati del ciclomotore ed al quale vanno allegate le ricevute di pagamento di tre bollettini specifici per un totale di circa 50 € e consegnare il tutto all’ufficio della Motorizzazione Civile più vicino, insieme con il vecchio certificato di idoneità tecnica in originale.
Per chi si fosse particolarmente affezionato al vecchio libretto, è anche possibile richiederne la restituzione una volta debitamente annullato dalla Motorizzazione e sostituito con il nuovo certificato di circolazione.

giovedì 19 maggio 2011

Check up diritti: l'informazione è il primo passo



17 Maggio 2011

Progetto "check up diritti" per i consumatori

Il 36% di un campione rappresentativo delle popolazione italiana ha ricevuto a casa una carta revolving per i pagamenti senza averne fatto mai espressa richiesta. Il 58% non concosce l'esistenza del Registro pubblico delle opposizioni per esplicitare la non volontà a ricevere telefonate di telemarketing. Il 54% non conosce alcune tutele introdotte dal nuovo Codice del Turismo, come l'equiparazione tra agenzie tradizionali e online su obblighi e controlli o l'obbligo da parte dei tour operator di stipulare una polizza assicurativa per garantire eventuali risarcimenti al consumatore.
Sono alcune delle cifre che emergono dall'indagine condotta da IPSOS per il progetto Check-up diritti, iniziativa delle associazioni Altroconsumo, ACU, Casa del Consumatore e CODICI con il contributo del ministero dello Sviluppo economico per aumentare gli strumenti di tutela e di informazione dei consumatori.
Il progetto, presentato oggi nell'incontro all'Università IULM a Milano a partire dalle ore 15,00, realizza un'articolazione di strumenti pratici e utili al consumatore su cinque ambiti di servizi per un consumo consapevole: le pratiche commerciali scorrette, il telemarketing, la garanzia di conformità, il credito al consumo, e i servizi turistici.
Le modalità per accedere ai servizi e aumentare la propria consapevolezza delle regole del gioco sono diverse, per utenza e specificità: dal sito http://www.checkupdiritti.it/, ai numeri verdi, dalle iniziative sul territorio a miniguide tascabili, a video tematici.
Il progetto parte oggi con il lancio dei servizi, i numeri verdi e il sito dedicato, e durerà sino al maggio 2012.

domenica 15 maggio 2011

Antitrust e trasparenza dei prezzi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, più comunemente nota come Antitrust, ha sanzionato Alitalia, Blu Express, Germanwings e Air Italy, in quanto “È ingannevole non includere nel prezzo del biglietto aereo pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito”. In sintesi, l’Autorità Garante ha voluto censurare la condotta delle compagnie aeree che non mettono il consumatore nelle condizioni di poter conoscere da subito il costo complessivo del biglietto acquistato online: per ogni tratta e per ogni passeggero, infatti, venivano applicati costi supplementari, di cui l’utente veniva a conoscenza solo nella fase finale della transazione online.
La sanzione applicata (285.000 euro complessivi), tuttavia, appare piuttosto morbida.

lunedì 9 maggio 2011

Approvato il Codice del Turismo

Il 5 maggio scorso è stao approvato dal Consiglio dei Ministri il Codice del Turismo definito dal Ministro Michela Vittoria Brambilla. Novità importanti per il settore.

Da Casa del Consumatore.it riportiamo:


La Casa del Consumatore, nell’ambito del progetto Check up Diritti, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sta predisponendo un’applicazione per smartphone e tablet con il dettaglio delle novità introdotte dal presente Codice.
Ma vediamone qualcuna nel dettaglio.
Le imprese turistiche
Semplificazione. Questa la misura più importante introdotta per le imprese del settore. Per iniziare a operare, infatti, basterà la sola Scia, segnalazione certificata di inizio attività.
Il Codice prevede inoltre un ampliamento della concessione del titolo di impresa turistica. Potranno infatti fregiarsi del termine e, quindi, erogare servizi come somministrazione di cibi e bevande, benessere, convegni anche a persone non alloggiate, esercizi come: ristoranti, stabilimenti balneari, parchi divertimento, organizzazione di spettacoli, eventi e congressi. Tutte queste strutture inoltre potranno usufruire di agevolazioni e incentivi.
La valutazione dei servizi
Oltre alle tradizionali e riconosciute “stelle”, il Codice istituisce un nuovo sistema di valutazione che consente la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti (ove per qualità del servizio reso si intende l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti). Il sistema di reting, introdotto su base nazionale, è organizzato a seconda della tipologia delle strutture e i singoli alberghi potranno decidere se aderirvi o meno, su base volontaria.
Pacchetto turistico – definizione
Per pacchetto turistico si intende i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere che presentano almeno due dei seguenti elementi, venduti ad un prezzo forfettario:
- Trasporto
- Alloggio
- Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico (es. escursione)
Le definizioni dei soggetti coinvolti
- Organizzatore di viaggio: è colui che realizza o comunque rende possibile, anche tramite Internet, la combinazione degli elementi che caratterizzano il pacchetto turistico. Può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o un intermediario;
- Intermediario: è colui che vende o si obbliga a procurare terzi pacchetti turistici dietro il pagamento di un corrispettivo forfettario;
- Turista: è il soggetto verso il quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
La tutela del turista
Il Codice del Turismo prevede, a tutela del turista, anche il risarcimento per il danno morale da vacanza rovinata. Esso sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, tenendo quindi conto della motivazione del viaggio. Si legge infatti, “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno (ecc…)".
Sono inoltre previste polizze assicurative per i casi di insolvenze o fallimento delle agenzie.
Attestazioni di eccellenza
Al fine di promuovere la qualità dell’offerta turistica italiana, sono state istituite attestazioni di eccellenza turistica nel campo enogastronomico e alberghiero. In particolar modo:
- Maestro di cucina italiana: l’attestazione verrà assegnata ogni anno alle imprese di ristorazione, che con la propria attività, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità dell’offerta, abbiano contribuito in modo significativo a promuovere l’immagine dell’Italia, favorendone l’attrattiva turistica nel mondo;
- Maestro dell’ospitalità italiana: anche questo premio verrà attribuito, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che abbiano contribuito in modo significativo a promuovere l’immagine dell’Italia, favorendone l’attrattiva turistica nel mondo;
- Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia: destinata alle persone che, per il loro impegno e valore professionale nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico e alla valorizzazione e diffusione dell’immagine dell’Italia nel mondo;
- Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero: destinata alle persone, operanti all’estero, che per il loro impegno e valore professionale hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

venerdì 6 maggio 2011

Successioni ereditarie: è facile se sai come farlo

Il Consiglio Nazionale del Notariato insieme alla Casa del Consumatore e altre undici Associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) hanno presentato ieri, 5 maggio2011, la guida "Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni". Si tratta di un vademecum semplice e immediato per consentire al cittadino di orientarsi con agilità e consapevolezza nel complesso e articolato sistema delle successioni ereditarie.
La Guidaè scaricabile gratuitamente dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato e dai siti delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'iniziativa, oppure entrando nell'App Store con iPhone e iPad, cercando l'applicazione iNotai.

mercoledì 4 maggio 2011

La guida per la tutela dei diritti dei consumatori

Da Casa del Consumatore.it riportiamo un'utile notizia:

Da Gennaio 2011, l’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha messo a disposizione di tutti gli utenti, una guida di facile utilizzo e molto dettagliata, dal titolo “I diritti dei Consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica ”.
Lo scopo di questa guida può riassumersi nel motto: “Comunicare, senza problemi”. Il fine, è quello di fornire al Consumatore continui aggiornamenti sui servizi che giornalmente utilizza, i propri diritti, le regole e le Autorità predisposte per la propria tutela.
La guida, divisa in sei parti principali, mette in risalto, da una parte il mercato dei servizi di comunicazione elettronica con le proprie regole, distinguendo tra comunicazioni da postazione fissa, comunicazione mobile o personale e televisione a pagamento, e dall’altra i diritti dell’utente e la conseguente tutela in caso di controversie o disservizi indicando quindi tutte le istituzioni di riferimento.
Si può dunque definirla come un nuovo punto di riferimento per tutti gli utenti, corredata di un essenziale decalogo per un “consumo responsabile”.
L’Autorità ha inoltre pubblicato, sul Canale YouTube, un video informativo che illustra i contenuti del documento.

mercoledì 27 aprile 2011

Clausole vessatorie nei contratti Sky

Il Tribunale di Sulmona, con sentenza 25/02/2011 (G.I. Dr.ssa Ciotti), ha dichiarato vessatoria la clausola dei contratti Sky che vieta l'uso della tessera fuori dalla propria abitazione, così annullando la penale di € 7.000,00 applicata al cliente. Il Giudice, inoltre, ha censurato l'operato degli ispettori di Sky, dichiarando illegittimi i verbali da loro redatti e non fatti controfirmare al presunto trasgressore.
Si definisce vessatoria una clausola contrattuale che comporti una sproporzione delle obbligazioni assunte dal cliente rispetto a quelle del professionista, rendendo più gravosa la posizione del primo. Perchè possano considerarsi efficaci, le clausole che comportino disequilibri tra le parti contrattuali devono essere state oggetto di esplicita negoziazione ed essere appositamente sottoscritte dai contraenti.
La relativa disciplina è contenuta negli artt. 1462 bis e seguenti del Codice Civile e negli artt. 33 e seguenti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

venerdì 22 aprile 2011

Consigli per gli acquisti in tempo di crisi

La crisi economica avanza, le tasche si svuotano, ma la voglia o la necessità di acquistare beni e servizi (necessari o voluttuari) resta immutata.
Come comportarsi, dunque, per conciliare il bisogno di acquisto con l'alleggerimento dei nostri portafogli?
Dal Blog del Consumatore un utile decalogo per imparare a risparmiare:



Il prodotto giusto al momento giusto? Ecco dieci preziosi consigli della Casa del Consumatore per acquistare bene risparmiando.
1) Abbigliamento: per trovare vestiti, scarpe o accessori a prezzi vantaggiosi, acquistateli fuori stagione, durante i saldi e presso gli outlet.
2) Alimentari preconfezionati: evitate prodotti con confezioni troppo ricche, perché pagate anche ciò che non mangiate e contribuite ad inquinare l’ambiente. Potete trovare occasioni tutto l’anno, soprattutto nelle catene della grande distribuzione, dove si possono acquistare anche prodotti a marchio della catena, che in genere sono economici e di buona qualità.
3) Alimentari freschi: per risparmiare scegliete i prodotti di stagione e accorciate il più possibile la filiera (ad esempio comprando direttamente dal produttore o nei farmer market).
4) Attrezzature sportive: i migliori prezzi si trovano acquistando i prodotti fuori stagione. Quindi comprate  sci d’estate e biciclette e attrezzature da campeggio d’inverno.
5) Arredi e ristrutturazione della casa: in molti negozi anche i privati possono chiedere e ottenere gli sconti riservati ai professionisti del settore (come architetti, idraulici, ecc). Si può risparmiare anche il 40 % del prezzo, fatevi valere!
6) Auto e moto: la crisi del settore e la fine degli incentivi statali stanno spingendo le case produttrici a continue offerte al ribasso. Le occasioni migliori si trovano soprattutto in autunno e in inverno. Se volete risparmiare, comprando però un mezzo ancora in garanzia, cercate mezzi a km 0, semestrali o ex aziendali.
7) Banche e assicurazioni: on line conviene. Se però non volete rinunciare al rapporto umano, stampate i preventivi trovati online e andate a negoziare le condizioni con la vostra banca o assicurazione: anche con loro si può trattare!
8) Musica e libri: evitare di acquistare libri, musica e film appena usciti. Dopo pochi mesi il prezzo cala e spesso escono edizioni più economiche. I luoghi in genere più convenienti? Grandi catene e librerie online.
9) Tecnologia: computer, fotocamere digitali e telefonini. Evitate, se riuscite a rinunciare all’ultima novità, i prodotti appena usciti, perché nel giro di pochi mesi li potrete pagare anche la metà. Nel settore tecnologico la concorrenza è forte: conviene quindi confrontare con attenzione le offerte, soprattutto quelle della grande distribuzione: non tarderà ad arrivare anche quella sul prodotto che desiderate.
10) Viaggi e turismo: è il fattore tempo quello che conta, prima prenotate e più risparmiate! Se volete evitare spiacevoli sorprese assicuratevi però per il caso di annullamento del viaggio o del volo e rivolgetevi a tour operator noti e radicati sul mercato da tempo.

giovedì 21 aprile 2011

Nuove norme europee in tema di sicurezza alimentare

Martedì scorso, 19 aprile, la Commissione Ambiente del parlamento Europeo ha stabilito che le nuove etichette degli alimenti dovranno essere più leggibili, chiare e fornire informazioni non solo sugli ingredienti, ma anche sulla presenza di grassi transgenici, allergeni e altri elementi potenzialmente dannosi.
Ecco, in sintesi, il nuovo decalogo sulle etichette che dovranno essere apposte nelle confezioni degli alimenti:

  • Leggibilità: i caratteri utilizzati devono essere almeno di 1,2 mm, in modo da rendere le indicazioni più chiare e visibili per i consumatori. "Oggi i cittadini possono trovare molte informazioni sui prodotti, ma spesso non riescono a leggerle, per via della stampa troppo piccola", ha spiegato la Sommer.

  • Informazioni sugli allergeni: la lista completa degli allergeni, al momento presente solo sui prodotti alimentari preconfezionati, diventerà obbligatoria anche per gli alimenti venduti nei ristoranti, nelle mense, nelle bancarelle, o per quelli confezionati nei negozi.

  • Data di congelamento: i produttori dovranno segnalare sulla confezione la data di primo congelamento di carne non lavorata, pollame e pesce. 

  • Luogo di provenienza: dovrà essere indicata l'origine di tutti i singoli ingredienti del prodotto (carne, pollame, latticini, frutta e verdura) e di alcuni cibi trattati. Nel rapporto si propone anche di segnalare tutti i paesi, se diversi, di nascita, allevamento e macellazione del bestiame. 


  • Informazioni obbligatorie sul retro del prodotto: si dovrà fornire, sulla parte posteriore della confezione, la quantità e il contenuto energetico di grassi, grassi saturi, zuccheri, sali, proteine, carboidrati e grassi transgenici. 

  • Indicazione delle sostanze alimentari imitate: devono essere chiaramente etichettati prodotti come la "carne formata", consistente di tagli differenti che combinati insieme danno l'impressione di un unico pezzo.  

  • Eccezioni: le nuove direttive non saranno obbligatorie per bevande alcoliche, confezioni regalo, prodotti stagionali, alimenti non imballati per il consumo immediato e prodotti artigianali delle microimprese.

    (Fonte: Parlamento Europeo).

mercoledì 20 aprile 2011

Carte di pagamento: il 27% degli italiani vittima di frodi

Dal Blog del Consumatore, riportiamo.

Carte di credito a saldo, carte revolving, carte di debito (bancomat), prepagate ricaricabili oppure usa e getta. Sono molte le soluzioni che gli istituti di credito offrono ai clienti per i pagamenti elettronici a seconda delle varie esigenze: addebito immediato o mensile, rateizzato oppure in unica soluzione, ecc.
La praticità è quella di poter fare acquisti spendendo anche somme importanti, evitando di girare con il portafoglio pieno di contanti. La tracciabilità delle operazioni effettuate mediante l’estratto conto online o cartaceo è, poi, un utile strumento per monitorare le proprie spese
Il punto dolente del servizio rimane, però, quello della sicurezza.
Sono ancora forti e più o meno giustificate le diffidenze dei consumatori italiani e le loro preoccupazioni di essere vittime di frodi  e clonazioni. Se le banche mettono a punto sistemi tecnologici e strategie avanzate nella lotta contro la criminalità finanziaria, allo stesso tempo, però, sono sempre più affinate anche le tecniche utilizzate da truffatori e “clonatori” che utilizzano skimmer e microcamere abilmente posizionati.
Tale fenomeno è avvertito non solo come un rischio per l’economia individuale di ciascuno, ma anche come un vero e proprio problema sociale.
Proprio a questo proposito, la ACI Worldwide, una società che gestisce i pagamenti elettronici di oltre 750 istituti finanziari a livello internazionale nel dicembre 2010 ha condotto un sondaggio online presso 4.200 consumatori di 14 paesi rappresentativi delle varie economie mondiali: Australia, Brasile, Canada, Cina, Dubai, Francia, Germania, India, Italia, Paesei Bassi, Singapore, Svezia, UK e Usa.
Per quanto riguarda il nostro paese, il sondaggio ha evidenziato un alto tasso di frodi: ne sono stati vittima il 27% degli italiani intervistati. La maggior parte di questi, però, è rimasta soddisfatta della velocità con qui la banca ha identificato la frode ed ha provveduto al rimborso della perdita. Il 22% di loro, invece, si ritiene insoddisfatto dalla gestione della banca.
Ad ogni modo, l’indicatore di fiducia dei consumatori nelle procedure attuate dalle banche per proteggerli dalle frodi è dell’85% in Italia, e supera quello globale dell’81%.
Molto apprezzati sono poi i servizi che permettono di conoscere in tempo reale le proprie uscite, come l’sms alert.

martedì 19 aprile 2011

Estratto conto bancario verso la semplificazione

Nell'ambito del forum "Dimensione Cliente", svoltosi a Roma,  la Casa del Consumatore, insieme ad Acu, Adoc, Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori, ha firmato un protocollo d'intesa diretto alla modifica del documento di sintesi rilasciato dalle banche, il c.d. estratto conto.
Scopo dell'accordo è quello di fare in modo che i documenti informativi bancari vengano scritti con un linguaggio più semplice, privilegiando la brevità delle informazioni, senza l'uso di tecnicismi assai spesso incomprensibili.
La proposta sarà adesso sottoposta alla Banca d'Italia e alle altre autorità competenti.

mercoledì 13 aprile 2011

In arrivo il caricabatterie universale

Dal Blog del Consumatore, divulghiamo: 



Ci siamo… Dopo averne tanto sentito parlare, sembra che un’utopia stia diventando realtà!
Una piccola, grande rivoluzione per i consumatori”, così ha commentato il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, che ha ricevuto un esemplare di caricabatterie universale, in occasione del lancio ufficiale lo scorso febbraio. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare per tutti nei negozi.
Sono quattordici le case produttrici firmatarie dell’accordo: Apple, Emblaze Mobile, Huawei Technologies, Lge, Motorola Mobility, Nec, Nokia, Qualcomm, Research In Motion (Rim), Samsung, Sony Ericsson, Tct Mobile (Alcatel), Texas Instruments e Atmel.
Il nuovo caricabatterie utilizzerà la tecnologia del connettore micro-usb, – il modello mini-usb, inizialmente scelto, è stato scartato per la richiesta del mercato di telefonini sempre più sottili -,  presente su tutti i telefonini che consentono lo scambio di dati, i cosiddetti smarthphone, che rappresentano ormai più del 50 % di quelli venduti sul mercato.
Niente paura per chi possiede un telefonino che non dispone di un’interfaccia Micro-Usb, l’accordo prevede infatti per questi un semplicissimo adattatore.
Quante volte capita di partire e dimenticare a casa il proprio caricabatterie? O di avere più di un telefonino ed essere quindi obbligati a ricordarsi addirittura più di un caricatore? Sembra, finalmente, che quest’incubo stia per finire.
Il condizionale rimane però d’obbligo, considerando che questa notizia è in circolazione ormai da un paio d’anni, ma questa volta siamo decisamente più fiduciosi.
I vantaggi, infatti, non saranno solo per i consumatori, che finalmente avranno la vita più semplice, poiché, è stata sottolineata l’importanza della portata ecologica di questa innovazione. Verrà ridotta la quantità di rifiuti elettronici, dannosi per l’ambiente, poiché questo nuovo apparecchio – “è stato creato per durare almeno 10 anni e sarà utilizzabile anche in caso d’acquisto di un nuovo telefonino” – , ha detto Bridget Cosgrave, direttore generale della Digitaleurope.

martedì 12 aprile 2011

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Un'importante raltà al servizio del consumatore.

E' notizia che circola in queste ultime ore che tra gennaio e marzo del 2011 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato oltre cento provvedimenti sanzionatori, comminando multe per più di 2,85 milioni di Euro nei confronti di società che operano nel settore delle comunicazioni per violazioni di vario tipo, che vanno dal mancato rispetto delle garanzie per i minori e i consumatori, all’attivazione di servizi mai richiesti dall'utente, alla mancata o ritardata disattivazione di servizi, all’illegittima sospensione delle utenze, all'inottemperamenza agli ordini dell'Autorità.
Questa importante istituzione è a disposizione degli utenti di beni e servizi, che possono adirla per dar voce alle proprie esigenze ed ottenere tutela nei confronti degli abusi, assai frequenti, delle imprese che hanno nelle comunicazioni il proprio ambito di attività.
L'AGCOM è stata istituita con legge n. 249/1997. E' un'autorità indipendente che ha il duplice scopo di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. Sono, dunque, destinatari della tutela offerta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sia gli operatori che gli utenti, a cui viene garantito l'intervento risolutivo in una molteplicità di situazioni di crisi.
La sede legale dell'AGCOM è a Napoli; una seconda - operativa - si trova a Roma. 
Questi i recapiti:
Sede di Napoli: Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli. Tel: 081 7507111 - Fax: 081 7507616.
Sede di Roma: Via Isonzo 21/b - 00198 Roma. Tel: 06 69644111 - Fax: 06 69644926.
Per maggiori informazioni vi inviatiamo a  visitare il sito ufficiale dell'AGCOM, che troverete cliccado qui.

lunedì 11 aprile 2011

Registro Pubblico delle Opposizioni. Un bilancio a distanza di un mese.

Ne avevamo parlato un mese fa, e a distanza di tempo sembra ragionavole fare un bilancio. Il Registro Pubblico delle Opposizioni funziona? Non esattamente. Una falla nel sistema c'è, bisogna capire se temporanea, strutturale o soltanto frutto di politiche commerciali aggressive e del tutto irrispettose delle scelte dei consumatori. Fatto sta che - fino alla settiamana scorsa - il telefono ha continuato a squillare.
Al di là dell'efficacia del Registro, sono state sollevate serie perplessità circa la stessa idoneità dello strumento a garantire la miglior tutela per il consumatore. Adusbef e Federcondumatori hanno espressamnete chiarito la propria posizione in merito all'istituzione del Registro: ''la Commissione europea ha preso un abbaglio grande quanto una casa. Con l'introduzione del registro delle opposizioni, infatti, la tutela degli utenti telefonici è nettamente peggiorata. Dal sistema opt-in, per il quale l'utente doveva espressamente manifestare la propria volontà ad essere contattato dalle società di telemarketing, infatti, si è passati all'attuale sistema di opt-out che prevede l'iscrizione al registro delle opposizioni per non essere più molestati. Un sistema farraginoso, che sta creando non pochi disagi e problemi agli utenti'' (fonte Adnkronos).

venerdì 8 aprile 2011

Class action contro Autostrade per l'Italia

È stato costituito il POOL LEGALE delle associazioni Casa del Consumatore, Codici, Acu, Unione Nazionale Consumatori e Movimento difesa del Cittadino per avviare una class action contro Autostrade per l’Italia per il risarcimento dei danni subiti dalle migliaia di automobilisti che, durante l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia tra il 17 e il 18 dicembre 2010,  sono rimasti bloccati  per lunghe ore sulle tratte A11 Firenze – Pisa e sulla A1 tra Firenze e Arezzo.
Il POOL invita tutti i cittadini che hanno vissuto tale disagio a manifestare la propria disponibilità a partecipare all’azione risarcitoria: aderire alla class action è semplice e gratuito. Sarà sufficiente fornire la documentazione comprovante di essersi trovati coinvolti nei noti disagi sulle tratte A11 Firenze –Pisa e sulla A1 tra Firenze e Arezzo (trasmettendo una copia del tagliando di transito in porta automatica, telepass, viacard, estratto bancomat/carta di credito, report posizioni navigatore).
L’iniziativa è rivolta a tutti i conducenti delle autovetture che hanno percorso le tratte e ai  loro passeggeri interessati a tutelarsi.
Per trasmettere la documentazione o chiedere informazioni sulla class action potete scrivere all’indirizzo mail info@consumatori.it.

martedì 5 aprile 2011

Vi presentiamo l'ABF.

Esiste da un anno, pochi lo conoscono, eppure il primo bilancio appare del tutto soddisfacenete. Parliamo dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo preposto alla soluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e banche di valore non superiore a € 100.000,00 . Le funzioni e i poteri dell'organismo sono sintetizzate nel documento della Banca d'italia "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanzaiari".
Ad un anno dall'inizio dei lavori, Bankitalia rende pubblico un bilancio positivo delle attività dell'organismo: "L'ABF ha lo scopo di dirimere in modo imparziale, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari, svolgendo in piena autonomia le proprie funzioni decisionali. Al 30 novembre 2010 sono stati presentati all'ABF circa 3.100 ricorsi, a fronte dei quali sono state adottate oltre 1.500 decisioni. Nel 60 per cento dei casi il ricorso ha avuto esito favorevole per il cliente. Poco meno del 10 per cento i casi in cui i Collegi hanno dichiarato le richieste non giudicabili nel merito; si ragguagliano al 30 per cento le pronunce di rigetto. Non si registrano casi di inadempimento degli intermediari alle decisioni dell'ABF".

lunedì 4 aprile 2011

Truffa degli autovelox: i Comuni interessati.

Centoquarantasei Comuni coinvolti nella maxi-truffa degli autovelox scoperta dopo cinque anni d'indagine dalla Guardia di Finanza di Brescia. Le apparecchiature sarebbero state tarate in maniera tale da rilevare una velocità superiore sino al 17% rispetto a quella effettivamentre tenuta dal conducente.
Coinvolti anche alcuni strumenti di rilevazione presenti nella Provincia reggina; a seguire l'elenco completo, in ordine alfabetico, dei Comuni interessati dalla maxi-truffa:

A 
Abbadia S. Salvatore (Si), Acquasanta Terme (Ap), Airole (Im), Aisone (Cn), Albuzzano (Pv), Alleghe (Bl), Altavilla Milicia (Pa), Altofonte (Pa), Altomonte (Cz), Anversa Degli Abruzzi (Aq), Aragona (Ag), Ardore (Rc), Arquata Del Tronto (Ap), Arsoli (Rm), Artena (Rm)

B
Badolato (Cz), Balsorano (Aq), Basciano (Te), Binetto (Ba), Bitritto (Ba), Bonate Sotto (Bg), Brezzo Di Bedero (Va), Brienza (Pz), Brolo (Me), Brugnato (To), Brusasco (Sp), Brusnengo (Bi), Buccinasco (Mi), Budoni (Nu), Bugnara (Aq)

C 
Cadeo (Pc), Canepina (Vt), Canosa Sannita (Ch), Casei Gerola (Pv), Castellabate (Sa), Castiglione D’orcia (Si), Chiaramonte Gulfi (Rg) Chiusa Di Pesio (Cn), Cicciano (Na), Civitella D’agliano (Vt), Cogorno (Ge), Collarmele (Aq), Colledara (Te) Corbara (Sa), Cupello (Ch)

F 
Fabrica Di Roma (Rm), Ficarazzi (Pa), Filandari (Vv), Fluminimaggiore (Ca), Forza D’agro (Me), Francofonte (Sr), Fratta Todina (Pg)

G 
Gagliole (Mc), Gallicchio (Pz), Gargnano (Bs), Gizzeria (Cz), Greggio (Vc), Grottolella (Av)

I 
Isola Delle Femmine (Pa), Issiglio (To), Itala (Me)

L 
Leggiuno (Va), Leporano (Ta), Letojanni (Me), Licenza (Rm), Licodia Eubea (Ct), Loiri Porto San Paolo (Ss)

M
 Maiori (Sa), Maissana (Sp), Malvito (Cs), Mandatoriccio (Cs), Manta (Cn), Maruggio (Ta), Melicucco (Rc), Montefalco (Pg), Montefortino (Ap), Montelanico (Rm), Montemurro (Pz), Monteroni Di Lecce (Le), Monterosi (Le), Monterubbiano (Ap), Morciano Di Romagna (Fo), Moresco (Ap), Morlupo (Le), Morolo (Fr), Mottalciata (Bi)

N
 Nazzano (Rm), Noepoli (Pz)

O
 Oria (Br), Ospedaletto Lodigiano (Lo)

Palermiti (Cz), Palestro (Pv), Palmi (Rc), Palosco (Bg), Paterno (Pz), Patrica (Fr), Pedrengo (Bg), Piancastagnaio (Si), Pietravairano (Ce), Pieve Albignola (Pv), Pincara (Ro), Podenzana (Ms), Poggiorsini (Ba), Pollina (Pa), Portopalo Di Capo Passero (Sr), Pray Biellese (Vc), Pratella (Ce)

R 
Radicofani (Si), Ripe (An), Rivodutri (Ri), Rocca D’evandro (Ce), Roccafluvione (Ap), Roccagorga (Lt), Roggiano Gravina (Cs)

S 
San Giovanni Lipioni (Ch), San Gregorio Magno (Sa), San Michele Di Ganzaria (Ct), San Salvatore Telesino (Bn), San Sostene (Cz), Sant’angelo D’alife (Ce), Santa Maria Imbaro (Ch), Santa Maria Nuova (An), Santo Stefano Di Camastra (Me), Saviano (Na), Sermoneta (Lt), Serralunga Di Crea (Al), Serre (Sa), Sizzano (No), Stigliano (Mt), Stimigliano (Ri)

T 
Torrenova (Me), Torrice (Fr), Torricella (Ta), Tossiccia (Te), Tramonti (Sa), Tramutola (Pz), Trappeto (Pa), Trecchina (Pz), Treglio (Ch)

U 
Unione Dei Comuni Santi Sanniti (Bn), Urago D’oglio (Bs)

V 
Vejano (Vt), Vico Nel Lazio (Vt), Villa Del Bosco (Bi), Villar Perosa (To), Viverone (Bi).

sabato 2 aprile 2011

Gli insegnanti precari hanno diritto di essere risarciti

Così ha deciso il Tribunale di Genova in una sentenza dalla portata potenzialmente esplosiva.

Il caso in breve: Quindici insegnanti precari abilitati hanno presentato ricorso al Giudice del Lavoro di Genova chiedendo la condanna del Ministero dell'Istruzione al pagamento, in loro favore, degli scatti di anzianità maturati e l'indennità per il mancato riconoscimento del servizio estivo, che va dal 1° luglio al 30 agosto.

La decisione del Tribunale del Lavoro di Genova: Il Giudice genovese ha riconosciuto il buon diritto degli insegnanti precari ad ottenere dal Ministero quanto domandato. A ciascuno dei quindici ricorrenti è stato riconosciuto un risarcimento di € 30.000,00 sul presupposto che il Ministero dell'Istruzione ha violato la direttiva dell'U.E. che impone agli Stati membri precise limitazioni sull'utilizzo dei contratti a termine.

Inutile dire che un tale precedente giurisprudenziale ha scatenato una vera e valanga di ricorsi da parte di centinaia di docenti precari che adesso rivendicano gli stessi diritti riconosciuti agli insegnati genovesi. L'ennesima lotta tra Davide e Golia, ma questa volta il gigante Gelmini se la vedrà davvero brutta.

mercoledì 30 marzo 2011

Internet e inquinamento: leggere per credere.

Dal Blog del Consumatore riportiamo e divulghiamo:


Siti internet, social network, forum, blog, motori di ricerca, googlemap, youtube sono solo una piccola parte di ciò che offre la rete, la più grande piattaforma di comunicazione di tutti i tempi.
Notizie, curiosità, musica, foto, video, ormai navigando si trova di tutto: lo “zapping online” è diventato uno dei nostri passatempi preferiti.
La continuità della connessione ad un prezzo fisso al mese insieme con l’immediatezza e la rapidità della tecnologia, determinano un ottimo rapporto qualità-prezzo del servizio, ma non ci fanno percepire quali sono i costi reali della navigazione, specialmente in termini di emissioni di Co2.
Googlare, ovvero effettuare una ricerca di notizie o informazioni sui motori di ricerca e in particolare su Google, è ormai diventata una parola di uso comune (vedi il Wikidizionario, appunto), ma soprattutto l’attività quotidiana di milioni di utenti della rete.
Eppure, per ogni singola ricerca vengono emessi 0,2 grammi di Co2 (questa la quantità dichiarata ufficialmente da Google stessa). Si stima che l’inquinamento ambientale di 10 mila ricerche sia lo stesso di quello prodotto da un viaggio di 8 km in auto, mentre 5 mila ricerche equivalgono ad un carico di lavastoviglie.
In generale, l’uso del computer e la navigazione in rete producono elevate quantità di anidride carbonica: per mandare una mail si consumano dai 4 ai 50 grammi di Co2 a seconda del “peso” dell’allegato.
Insomma, la rete non è altro che un gigantesco database, un enorme contenitore informazioni digitali a portata di click. Tutti questi dati, però, sono contenuti in server e datacenter che funzionano a combustibili fossili, soprattutto carbone, producendo ogni anno più di quaranta miliardi di tonnellate di Co2. Tale cifra pare, poi, destinata ad aumentare anche del 20% entro il 2020, a meno che non si registri un’inversione di tendenza e si opti per un’alimentazione “pulita” di questi cervelloni digitali.
Eppure le premesse per questo cambio di rotta ci sono.
Innanzitutto bisogna riconoscere che la tecnologia migliora di anno in anno, specialmente in termini di efficienza. Un esempio: la connettività adsl consuma molto meno rispetto alle vecchie connessioni via cavo. Inoltre, maggiore è la velocità di trasferimento dei dati, minore è la quantità di energia applicata. Il mercato, poi, offre apparecchi elettronici sempre più “verdi”.
Da parte loro, colossi dei motori di ricerca come Google e Yahoo hanno cominciato a sviluppare una sensibilità ecologista, installando nuovi server ad energia idroelettrica ed investendo nelle fonti rinnovabili.
Google ha intrapreso una serie di iniziative “green” come Power Meter, un sistema per monitorare i consumi degli apparecchi elettronici e degli elettrodomestici nelle case private, oppure LifeGaatle, un motore di ricerca a sfondo nero che, pur non garantendo grossi risparmi energetici come, invece, qualcuno in passato sosteneva, contribuisce comunque a diffondere un messaggio di attenzione all’ambiente.
Yahoo, invece, ha creato una sua versione ambientalista, Ecochoo: ogni 1000 ricerche effettuate, vengono piantati due alberi (pagati con la pubblicità del sito) in modo da contrastare una tonnellata di gas serra.
Infine, tutti noi utenti della rete possiamo dare il nostro piccolo ma indispensabile contributo alla causa ecologista, ad esempio, evitando lo stand-by, stampando solo quando strettamente necessario ed acquistando dispositivi elettronici a basso consumo energetico.
L’energia del futuro è verde e pulita.

martedì 29 marzo 2011

Telecom varia unilateralmente l'erogazione del servizio ADSL. Ma il prezzo non cambia.

Occhi apoerti, anzi, spalancati sul monitor del vostro pc. Se siete utenti Telecom potreste essere interessati ad un cambiamento unilaterale e senza preavviso della qualità e quantità del servizio ADSL senza limiti da voi sottoscritto, senza parallelamente aver diritto ad una riduzioine del prezzo. In altri termini: in determinate città e località di tutta Italia Telecom limita l'uso delle risorse di rete internet nelle ore di maggior traffico; l'utente, tuttavia, continua a pagare l'abbonamento ADSL per come sottoscritto in origine, senza essere avvertito della limitazione del servizio e senza aver potuto intervenire in una corretta rinegoziazione dei termini contrattuali.
Cliccando qui troverete le città e zone interessate dal disservizio, che Telecom maschera con l'eufemismo di Network Management. Reggio Calabria è tra queste.
La Casa del Consumatore, insieme a Acu, Altroconsumo e Codici, ha già diffidato la Telecom "perché non sia applicata la clausola e siano ripristinati i contratti che non la prevedevano".

domenica 27 marzo 2011

SOS Ricarica, un soccorso a caro prezzo.

Il servizio SOS ricarica erogato da Tim e Vodafone è gestito in maniera del tutto illegittima.
Il costo del servizio (addebitato sulla prima ricarica successiva), pari al 4,5% per Vodafone e al 3% per Tim, supera di gran lunga il tasso usurario dell'interesse ai sensi della legge n. 108/1996; esso, inoltre, viene addebitato in aperta violazione del D.Lgs. n. 40/2007, che ha eliminato i costi di ricarica.
Su questi presupposti, La Casa del Consumatore, insieme a Codici, Acu e Altroconsumo, ha diffidato i due gestori telefonici a sospendere immediatamente il servizio, inoltrando anche richieste di rimborso per gli utenti che, nel corso del tempo, hanno usufruito delle ricariche d'emergenza.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

venerdì 25 marzo 2011

Rimborso voli aerei e pacchetti turistici per il Giappone

Dal Blog del Consumatore riportiamo e divulghiamo:

Successivamente al disastro che ha colpito il Giappone, la Farnesina, attraverso il sito viaggiaresicuri, sconsiglia di intraprendere viaggi nel Paese. Alla luce dei recenti comunicati dell’Ambasciata Italiana a Tokyo circa l’aggravamento della contaminazione radioattiva dell’intera area geografica, irrilevante è la destinazione precisa del viaggio.
Pertanto, le molte persone che hanno prenotato o acquistato pacchetti turistici e biglietti aerei hanno diritto di ottenere il rimborso integrale di quanto versato senza incorrere in penali o spese a qualsiasi titolo richieste. Per richiedere il rimborso potete utilizzare i modelli pubblicati sul sito della Casa del Consumatore, nella sezione Viaggi e Turismo.
Per segnalazioni o richieste d’aiuto, Vi invitiamo a contattarci.

martedì 22 marzo 2011

Tassa di concessione governativa: è illegittima e va rimborsata.

Siete titolari di un abbonamento di telefonia mobile? Da circa otto anni, ogni mese, state pagando inutilmente una tassa non dovuta: € 12,91 le aziende e € 5,16 i privati. Si tratta della tassa di concessione governativa, divenuta illegittima al momento dell'abrogazione della norma che prevedeva la licenza d'esercizio (nel 2003), ossia il presupposto giuridico della tassazione dell'abbonamento all'utenza telefonica.
Sono, dunque, al via le richieste di rimborso degli indebiti pagamenti da parte di migliaia di consumatori ingiustamente tassati, ma pronti a reagire, soprattutto dopo l'importante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale Veneto (5 gennaio 2011), che sul punto ha dichiarato espressamente illegittima la tassa, aprendo il varco ad un consistente numero di istanze di ripetizione delle somme versate dai privati negli ultimi tre anni. Le associazioni dei consumatori, in tutta Italia, si stanno muovendo per assistere gli utenti che intendano rivendicare il loro buon diritto per recuperare quanto ingiustamente è stato sottratto al loro portafogli.

lunedì 21 marzo 2011

Mediazione Civile da oggi obbligatoria

Diviene obbligatoria a partire da oggi la tanto temuta, contestata, auspicata mediazione civile, il tentativo di soluzione bonaria e stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili nel campo dei contenziosi civili e commerciali.
Dal sito del Ministero della Giustizia un interessante e sintetico prospetto per farsi un'idea di questo nuovo e potenzialmente rivoluzionario istituto:


La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.


Il mediatore

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.


Il registro degli organismi di mediazione

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.


Gli ordini professionali

Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia

Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.

I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.

Consob e Banca d'Italia

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito
    *     presso gli organismi di mediazione
    *     davanti alla Camera di conciliazione della Consob
Anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Tipi di mediazione
La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioé scelta dalle parti

- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione

- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:


    *     diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)

    *     divisione

    *     successioni ereditarie

    *     patti di famiglia

    *     locazione

    *     comodato

    *     affitto di aziende

    *     risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,

    *     contratti assicurativi, bancari e finanziari


L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti o comunque indilazionabili.


Provvedimenti giudiziali urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.



Procedimento di mediazione

    *     La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

    *     Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

    *     Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia

    *     L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo

    *     Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno

    *     In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.



Mediazione durante il processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.


Durata della mediazione

    *     Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.

    *     Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni

    *     La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.


Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.


Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le indennità dovute all’organismo di mediazione sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici e, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, sono specificatamente ridotte e sono obbligatorie anche per gli organismi privati.

Nei casi di mediazione facoltativa, gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono sempre essere approvate dal Ministro della giustizia.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.


Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a  concorrenza di 500 euro che in caso di insuccesso della mediazione, è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

Considerazioni sui costi della mediazione

Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione (da 105 euro a 9.240 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro) sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura.

In particolare:

Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie. I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti.

Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità

La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è contumaciale)

Rimane salvo il principio del gratuito patrocinio – e quindi l’esenzione totale dalle spese della procedura - per le parti che hanno diritto a questo istituto

Beneficio fiscale con credito di imposta fino a 500 euro in caso di conciliazione e di 250 euro anche in caso di mancato accordo

Esenzione della tassa di registro per le controversie fino a concorrenza di un valore di 50.000 euro.

domenica 20 marzo 2011

Corte Costituzionale: Ritardi e disservizi? Le poste paghino.

Spesso una vertenza nei confronti delle Poste Italiane per disservizi e omissioni commessi a vario titolo, rischia di tradursi in una lotta di Davide contro Golia, ma con un finale assai poco consolatorio. Sono esistite fino ad oggi una serie di limitazioni di responsabilità dell'Ente postale che ponevano il consumatore in posizione di minoranza, sfilandogli dalle mani qualsiasi strumento di reazione concreta ed imponendo di accontentarsi di modestissimi (beffardi?) indennizzi di circa 30 euro a fronte di pacchi e raccomandate mai consegnati.
Soprattutto la Corte di Cassazione sembra essere il vero osso duro da scalfire per ottenere una reale apertura alle legittime istanze dei consumatori danneggiati. In passato, i giudici della Suprema Corte sollevavano le Poste Italiane da onerose responsabilità affermando, in sintesi, che in un mercato in cui non mancano strumenti di spedizione differenti da quello postale, l'utente che si rivolge alle Poste ben si deve addossare il rischio dei ritardi, disservizi o dello smarrimento di corrispondenza. A prescindere dal suo contenuto.
Lo scorso mese, tuttavia, uno scossone a questo stato di cose è stato dato dalla Corte Costituzionale, che - dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 - sembra voler daree nuova forza all'utente, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno da ritardo nella consegna della corrispondenza, ben oltre, è dato ritenere, gli irrisori indennizzi fino ad oggi previsti.
Di seguito riportiamo il testo integrale dell'importante sentenza:

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI