Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 18:30. La mattina si riceve per appuntamento.

La sede si trova a Reggio Calabria, in Via del Torrione n. 42. Potete contattarci al numero 0965.29805 o via e-mail all'indirizzo casadelconsumatore.rc@gmail.com. Legali della sede: Francesca Giordano, Pia Maria Gullì, Vincenzo Mangione, Dario Minniti, Giampaolo Puglia, Mario Scafidi.

martedì 16 maggio 2023

Giudice di Pace di Reggio Calabria: gli eredi rispondono dei debiti verso la Pubblica Amministrazione entro i limiti della propria quota e non per l’intero.

 


Capita, purtroppo, di frequente che, venuto a mancare un genitore, i figli si trovino a dover fare i conti con qualche debito lasciato insoluto. Ciò accade con maggiore frequenza nel campo dei tributi e delle entrate pubbliche extratributarie; in tali casi, venuto a mancare l’originario debitore, la Pubblica amministrazione bussa alla porta dei suoi eredi chiedendo il pagamento dei debiti ereditati.

Si tratta di una pretesa legittima: l’erede, infatti, oltre a prendere il buono dell’eredità, subentra anche nelle passività ed è tenuto a pagare in luogo del de cuius.

Esiste, tuttavia, una regola inviolabile nel campo delle successioni ereditarie: ciascun erede non è responsabile dell’intero debito lasciato in sospeso dal de cuius, ma unicamente entro i limiti della propria quota.

Un esempio aiuterà a chiarire il concetto.

Se Tizio muore, lasciando come eredi la moglie Caia e i due figli Sempronio e Mevio, per legge, Caia riceverà 1/3 dell’eredità del marito, laddove i due figli divideranno tra loro in parti uguali i restanti 2/3. Ciò significa che se Tizio ha lasciato in sospeso un debito di tremila euro, Caia non sarà tenuta a pagarlo per intero, ma soltanto nella misura di mille euro (ossia di 1/3 del totale, pari alla sua quota), gli altri restanti duemila euro saranno un problema di cui dovranno occuparsi i figli Sempronio e Mevio.

Tale regola vale in via generale per tutti i debiti ereditari, anche per quelli verso la Pubblica Amministrazione.

Sulla scorta di tale principio, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, accogliendo l’opposizione presentata dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore nell’interesse di un proprio associato, ha annullato integralmente un avviso di accertamento esecutivo con cui veniva richiesto il pagamento del canone idrico ad uno solo degli eredi del debitore originario, affermando che «nel momento in cui decede un soggetto, sia che questi abbia fatto testamento, sia che non lo abbia fatto, tutti i suoi debiti passano agli eredi in proporzione alle rispettive quote. Questo implica che il creditore non può chiedere l’intero pagamento a un solo soggetto (regola della responsabilità solidale), ma deve rivalersi nei confronti di ciascun erede in base alla quota da questi accettata (responsabilità parziaria). Conseguentemente l’avviso di accertamento esecutivo in esame per come elaborato deve dichiararsi nullo» (Giudice di Pace di Reggio Calabria, sentenza 15 maggio 2023, n. 832).

lunedì 6 marzo 2023

Il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Reggio Calabria partecipa alla quarta edizione del concorso "LC Educational – Lotta alla contraffazione"



Questa mattina, nei locali del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, si è svolto l’incontro formativo rivolto agli studenti nell’ambito del concorso “LC Educational – Lotta alla contraffazione”, realizzato dalla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito e con la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori, dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, e di Associazioni impegnate nella tutela della Proprietà Industriale.

I ragazzi della III/R del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci saranno chiamati alla realizzazione di un video della durata massima di 90” sul tema della contraffazione, argomento che ha costituito oggetto del dialogo svoltosi all’interno del laboratorio scolastico tra gli alunni del Liceo e i relatori della Casa del Consumatore avvocati Pia Maria Gullì e Dario Minniti. Di un vero e proprio confronto, in effetti, si è trattato perché la partecipazione degli studenti è stata molto viva nell’analizzare e comprendere non soltanto i risvolti giuridici del fenomeno, ma anche quelli relativi alle ricadute sull’ambiente e sulla salute legati alla produzione, alla vendita e al commercio di prodotti contraffatti.

La Casa del Consumatore ringrazia il Dirigente Scolastico dott. Francesco Praticò e la prof.ssa Anna Pacucci, che hanno reso possibile l’incontro tra la Casa del Consumatore e la Scuola, e rivolge un grosso in bocca al lupo ai ragazzi della III/R, che saranno certamente tra i migliori concorrenti di quest’anno.

lunedì 5 dicembre 2022

Cancellazione volo causa Covid: il vettore aereo non può rifiutare il rimborso in danaro e limitarsi ad emettere il voucher.

 


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria, la n. 1585 del 02 dicembre 2022, con cui è stata accolta la domanda proposta dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata.

Quest’ultima, in particolare, nel gennaio del 2020, aveva acquistato alcuni biglietti aerei per un volo internazionale da svolgersi nel successivo mese di aprile.

A causa della diffusione della pandemia da covid-19, il vettore aereo si era visto costretto ad annullare i voli prenotati in quel periodo, comunicando ai passeggeri la possibilità di riprogrammare il viaggio o di chiedere il rimborso di quanto pagato, mediante compilazione di un from dedicato sul sito internet della Compagnia aerea.

La cliente, pertanto, domandava il rimborso, ma riceveva in risposta la disponibilità del vettore a provvedervi mediante emissione di un voucher. Tale iniziativa veniva subito contestata dalla cliente mediante diffida legale a cui la Compagnia aerea rispondeva dichiarandosi nel giusto, in quanto il Decreto Cura Italia aveva espressamente previsto la facoltà di emettere i voucher per i voli non fruiti.

La vicenda sfociava, quindi, in sede giudiziaria.

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, esaminata la questione, ha accolto la domanda proposta dalla viaggiatrice, affermando che le disposizioni della legge italiana in materia devono necessariamente interpretarsi alla luce dei principi affermati dalla normativa comunitaria, che subordina sempre la facoltà del vettore di procedere al rimborso attraverso il voucher al consenso del passeggero: in altri termini, la Compagnia aerea ha diritto di offrire il voucher in luogo del rimborso, ma non può pretendere di adempiere all’obbligazione di restituzione del prezzo del viaggio in questa forma, se il passeggero non accetta, preferendo di ottenere indietro il denaro speso. Si legge nella sentenza in commento che il vettore aereo «avrebbe dovuto interpretare la facoltà lasciata dalla normativa nazionale alla luce ed in coerenza con il diritto europeo […] offrendo in caso di cancellazione del volo per qualunque motivo il rimborso ovvero l’imbarco su un volo alternativo e solo in presenza di un espresso consenso del consumatore attribuire un voucher in luogo del rimborso».

mercoledì 15 giugno 2022

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la notifica telematica del verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada è da considerarsi inesistente se l’indirizzo pec del mittente non è presente nei pubblici registri


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la
n. 783 del 9 giugno 2022), con cui è stato accolto il ricorso proposto dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore e disposto l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada per superamento del limite di velocità rilevato tramite apparecchiatura autovelox.


In particolare, il Giudice di Pace ha riconosciuto fondata l’eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla nullità insanabile della notifica del verbale, in quanto eseguita tramite posta elettronica certificata attraverso un dominio non risultante dai pubblici registri destinati a raccogliere gli indirizzi pec della Pubblica Amministrazione.

La normativa in materia di notifiche telematiche, sempre più diffuse negli ultimi anni, impone che si appresta ad utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni ufficiali, destinate ad avere valore legale, deve utilizzare un indirizzo pec che sia, appunto, ufficiale, ossia iscritto nei registri pubblici predisposti a livello nazionale.

Il Giudice di pace, pertanto, ha stabilito che la notifica è da considerarsi “inesistente” (quindi non sanabile per raggiungimento dello scopo neanche attraverso la proposizione del ricorso) «allorché la notifica non sia effettuata o sia effettuata in modo non previsto dalla normativa», cosicché «l’invio di atti proveniente da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri deve considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria».

Un risultato, quello ottenuto, che oltre ad avere sollevato il ricorrente dall’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, gli consente anche di recuperare i punti della patente decurtati in conseguenza della discussa violazione.

giovedì 2 dicembre 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: il Tour Operator è responsabile del ritardo aereo anche nel caso in cui affermi di essere stato semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

 


Segnaliamo un’interessante e recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria in tema di responsabilità del Tour Operator per il ritardo aereo.

LA VICENDA IN BREVE:

Un associato alla sede reggina della Casa del Consumatore, tramite i legali dell’Associazione, aveva convenuto in giudizio il Tour Operator al quale si era rivolto per l’acquisto dei biglietti aerei relativi ad un viaggio all’estero, per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria per l’ipotesi di ritardo nei voli.

Era, infatti, accaduto, che il suo volo di rientro in Italia dall’estero fosse stato posticipato di oltre dieci ore rispetto all’orario di partenza previsto, costringendolo ad un’estenuante attesa al gate aeroportuale.

Il Tour Operator, costituendosi in giudizio, aveva contestato il diritto del passeggero, declinando ogni responsabilità, soprattutto perché, a suo dire, il suo ruolo nella vicenda si era limitato a quello di semplice intermediario alla vendita dei biglietti.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE:

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1673/2021 del 29 novembre 2021, ha accolto la domanda del viaggiatore, affermando che il Tour Operator non può considerarsi esente da responsabilità per il grave disagio subìto dal viaggiatore, se non offrendo la prova tangibile che il ritardo del volo sia dipeso da “circostanze eccezionali” in alcun modo evitabili, e, conseguentemente, di aver fatto tutto il possibile per rispettare gli impegni contrattuali. Ha, inoltre, rilevato il Giudice che il fatto che il Tour Operator si dichiarasse semplice intermediario e non organizzatore del viaggio, non è circostanza decisiva, proprio perché il Codice del Turismo pone sullo stesso piano – sotto il profilo della responsabilità – l’intermediario e l’organizzatore, a meno che non risulti «dai documenti di viaggio, che l’intermediario abbia fatto constare la sua qualità; in caso contrario, la posizione del sedicente intermediario è equiparata, sotto il profilo risarcitorio, a quella dell’organizzatore».

In virtù di queste considerazioni, il Giudice di Pace ha condannato il Tour operator al pagamento della somma di € 400,00 in favore del viaggiatore a titolo di compensazione pecuniaria del disagio subito a causa del ritardo del volo.

 

venerdì 4 giugno 2021

Tribunale di Reggio Calabria: illegittimo il recupero dei pagamenti indebiti da parte dell'INPS in assenza di dolo del pensionato


Non è raro che l’INPS comunichi ai beneficiari di pensioni o assegni sociali di aver erroneamente corrisposto in loro favore dei ratei mensili o importi superiori rispetto a quelli dovuti. Quando ciò accade, l’Ente previdenziale chiede al pensionato/beneficiario della prestazione la restituzione del pagamento indebito, assegnando un termine per il pagamento, decorso il quale, molto spesso, procede direttamente al recupero delle somme detraendole – anche un po’ al mese – dalle rate della pensione o dell’assegno sociale che continua a corrispondere.

È bene, però, sapere che l’INPS non può procedere incondizionatamente al recupero del così detto “indebito pensionistico” o “indebito assistenziale”; può farlo solo in presenza di determinate condizioni, tra cui, principalmente, la presenza del “dolo” del beneficiario della prestazione. Il dolo consiste in un comportamento tenuto dal percettore della prestazione pensionistica o assistenziale idoneo a far cadere in errore l’Istituto previdenziale: si pensi, ad esempio, al beneficiario della pensione di invalidità, che spetta solo a chi percepisca un reddito personale inferiore ad un determinato importo, che ometta di comunicare all’INPS un incremento dei propri redditi tale da far venire meno il diritto alla pensione stessa.

In assenza di dolo, quindi, l’INPS non ha diritto di recuperare le somme pagate in eccesso, anche se esse risultino effettivamente non dovute; in altri termini, se l’INPS paga una prestazione non dovuta per un errore proprio, a cui il beneficiario della prestazione non ha contribuito in alcun modo, le somme indebite pagate restano definitivamente acquisite da chi le ha ricevute.

A tal proposito, segnaliamo una recentissima sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria (la n. 1193 del 03/06/2021), con cui è stato accolto il ricorso presentato dai legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria nell’interesse di una propria associata, a cui l’INPS, per errori di calcolo, aveva corrisposto, tra il 2015 e il 2019, la pensione di invalidità in misura superiore a quella dovuta. Investito della questione, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme già prelevate per il recupero dell’indebito, in virtù del fatto che «atteso che l’ente previdenziale non ha allegato che la percipiente versi in dolo, l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, non consente all’Istituto la ripetizione di quanto erogato prima del provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, sicché l’indebito non era ripetibile e l’INPS va condannato a restituire l’importo che ha già recuperato».

 

venerdì 19 marzo 2021

Giudice di Pace di Reggio Calabria: la Società che ha emesso la carta di credito è responsabile della frode informatica subita dal cliente ad opera di terzi


Segnaliamo una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria (la n. 336 del 15 marzo 2021), con cui è stata accolta la domanda giudiziaria proposta da un’associata della Casa del Consumatore di Reggio Calabria contro un la Società gestrice di una carta di credito.

L’associata, in particolare, aveva subìto la sottrazione fraudolenta, ad opera di ignoti, di una ingente somma di denaro, utilizzata per l’acquisto di monete informatiche in Estonia. Sporta denuncia alle Forze di P.S., la titolare della carta aveva provveduto a chiedere alla Società finanziaria il rimborso del maltolto, richiesta rifiutata anche a seguito di formale diffida inviata per il tramite dei legali della Casa del Consumatore di Reggio Calabria.

La vicenda, dunque, è sfociata in sede giudiziaria e si è conclusa con la sentenza con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta nell’interesse dell’associata, condannando la Società convenuta al rimborso delle somme indebitamente sottratte, oltre interessi.

In particolare, il Giudice reggino ha precisato che l’emittente della carta di credito, come ogni operatore che agisce nel mercato bancario e finanziario, ha l’obbligo di adottare la massima diligenza nella gestione degli strumenti di pagamento e informatici messi a disposizione della clientela, adottando tutte le misure idonee a prevenire intrusioni da parte di terzi che possano appropriarsi delle credenziali e, quindi, del denaro del cliente. Quando, pertanto, viene eseguita una transazione a mezzo carta di credito che il titolare disconosce, «è onere della Banca o del prestatore del sevizio provare o che il pagamento sia stato effettivamente autorizzato dall’utilizzatore, ovvero che debba riconoscersi concretamente in capo allo stesso una colpa grave nella custodia della carta o del codice pin», sicché «nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (ad es. home banking), spetta all’istituto di credito/prestatore del servizio verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza dell’ “accorto banchiere”. L’eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista».