Capita, purtroppo, di frequente che, venuto a mancare un genitore, i figli si trovino a dover fare i conti con qualche debito lasciato insoluto. Ciò accade con maggiore frequenza nel campo dei tributi e delle entrate pubbliche extratributarie; in tali casi, venuto a mancare l’originario debitore, la Pubblica amministrazione bussa alla porta dei suoi eredi chiedendo il pagamento dei debiti ereditati.
Si tratta di una pretesa
legittima: l’erede, infatti, oltre a prendere il buono dell’eredità, subentra
anche nelle passività ed è tenuto a pagare in luogo del de cuius.
Esiste, tuttavia, una regola
inviolabile nel campo delle successioni ereditarie: ciascun erede non è
responsabile dell’intero debito lasciato in sospeso dal de cuius, ma unicamente
entro i limiti della propria quota.
Un esempio aiuterà a chiarire
il concetto.
Se Tizio muore, lasciando come
eredi la moglie Caia e i due figli Sempronio e Mevio, per legge, Caia riceverà
1/3 dell’eredità del marito, laddove i due figli divideranno tra loro in parti
uguali i restanti 2/3. Ciò significa che se Tizio ha lasciato in sospeso un
debito di tremila euro, Caia non sarà tenuta a pagarlo per intero, ma soltanto
nella misura di mille euro (ossia di 1/3 del totale, pari alla sua quota), gli
altri restanti duemila euro saranno un problema di cui dovranno occuparsi i
figli Sempronio e Mevio.
Tale regola vale in via
generale per tutti i debiti ereditari, anche per quelli verso la Pubblica
Amministrazione.
Sulla scorta di tale
principio, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, accogliendo l’opposizione
presentata dai legali della sede reggina della Casa del Consumatore nell’interesse
di un proprio associato, ha annullato integralmente un avviso di accertamento
esecutivo con cui veniva richiesto il pagamento del canone idrico ad uno solo
degli eredi del debitore originario, affermando che «nel momento in cui decede un soggetto, sia che questi abbia fatto
testamento, sia che non lo abbia fatto, tutti i suoi debiti passano agli eredi
in proporzione alle rispettive quote. Questo implica che il creditore non può
chiedere l’intero pagamento a un solo soggetto (regola della responsabilità
solidale), ma deve rivalersi nei confronti di ciascun erede in base alla quota
da questi accettata (responsabilità parziaria). Conseguentemente l’avviso di
accertamento esecutivo in esame per come elaborato deve dichiararsi nullo»
(Giudice di Pace di Reggio Calabria, sentenza 15 maggio 2023, n. 832).